Obiettivo di questo codice è quello di allargare il rispetto di tali direttive a tutti coloro che operano e gravitano nei settori dell’illustrazione e della comunicazione visiva.
Partendo dall’assunto che ogni illustratore è Autore, quando la sua attività si concretizzi in opere di carattere creativo e originale, l’Associazione mira a diffondere la concreta applicazione delle garanzie previste a tutela degli autori in tutti i casi potenzialmente riconducibili alla Legge sul Diritto d’Autore.
Il presente documento vuole fornire a tutti i membri dell’Associazione un insieme di norme, accettate come condizione di adesione ad AI, che propongono indicazioni e direttive di etica e condotta deontologica nell’adempimento dei propri obblighi professionali.
Gli associati AI si impegnano a rispettare il contenuto del presente codice e contribuire, per quanto possibile, a promuoverne la conoscenza e l’applicazione.
1.1 Potere disciplinare
Il potere disciplinare nei confronti degli Associati spetta al Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.
1.2 Procedimento disciplinare
Presunte violazioni potranno essere sottoposte all’attenzione del Consiglio Direttivo che, dopo aver preliminarmente valutato la consistenza degli addebiti e garantita all’associato la possibilità di giustificare i comportamenti contestatigli, potrà disporne eventualmente il richiamo, la sospensione o l’espulsione (cfr. Regolamento).
Gli associati si impegnano a svolgere la propria attività con professionalità, competenza, onestà e correttezza.
Gli Associati devono esimersi dal porre in atto qualsiasi iniziativa che possa ledere la reputazione dell’AI e di quanti operano nel settore. Gli associati non devono utilizzare il nome della AI per esprimere posizioni e opinioni strettamente personali.
Gli Associati devono improntare i loro rapporti con i clienti alla massima correttezza e collaborazione, tenendo presente gli interessi della committenza senza rinunciare a tutelare se stessi e la dignità della professione.
4.1 Oggetto della prestazione
Ancor prima di accettare un incarico, gli associati dovrebbero chiarire preliminarmente con il cliente la natura della prestazione richiesta, la portata della stessa e la sua estensione temporale e territoriale .
4.2 Dovere di riservatezza
Gli associati non devono divulgare a terzi le informazioni confidenziali e riservate relative agli affari dei loro clienti di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della loro attività professionale.
4.3 Accordi scritti
Gli associati dovrebbero procedere all’esecuzione del lavoro solo dopo aver ricevuto un contratto, un ordine di lavoro, una lettera di incarico o la restituzione di un preventivo dettagliato firmato1.
Nell’attesa della formalizzazione dell’accordo gli associati dovrebbero almeno assicurarsi via mail la prova di quanto verbalmente convenuto con la controparte2.
4.4 Garanzia
Gli Associati devono garantire al cliente l’originalità dell’opera e il pacifico godimento dei diritti cedutigli.
4.5 Difesa del diritto d’autore
Gli associati devono contribuire, nei limiti delle loro possibilità3, alla diffusione e al rafforzamento della tutela del diritto d’autore. Privilegiando, ove possibile4, la forma della cessione di diritti e limitandone l’estensione, la portata e la durata secondo le effettive necessità del cliente5.
1Un dettagliato documento scritto, nel quale, tra l’altro, siano espressamente indicate le utilizzazioni consentite e le scadenze pattuite e’ fondamentale per sgomberar il campo da eventuali controversie.
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, ma in caso di opere eseguite su commissione, spetta all’autore provare i limiti di utilizzo della cessione.
2Sarebbe preferibile inviare mail certificate, ma uno scambio di mail “ordinarie” di cui rimane copia su un server è comunque meglio che niente.
3Naturalmente un illustratore affermato di consolidata carriera avrà più potere contrattuale di un giovane illustratore appena uscito da scuola, ma ciascuno è chiamato a far del suo meglio.
4L’illustratore opera in vari settori (editoria, scolastica, pubblicità, magazines…) ognuno dei quali regolato da specifici usi e costumi. In alcuni ambiti sarà normale parlare di cessione diritti, in altri sarà più difficile o potrebbe addirittura sembrare impossibile, ma va ricordato che la Legge sul Diritto d’Autore offre tutela a tutte le “opere dell’ingegno di carattere creativo”
5L’illustratore rimane titolare dei diritti patrimoniali che non siano stati espressamente ceduti per iscritto.
Nei rapporti con i colleghi di qualsiasi campo di attività gli associati si devono comportare con rispetto e correttezza.
5.1 Rispetto del diritto d’autore altrui
Gli associati non devono copiare intenzionalmente un’opera originale di altri – illustratori, fotografi, creativi, artisti… – neppure sotto esplicita richiesta della committenza.
Così come, sia nel servirsi di fonti di documentazione nelle fasi preparatorie che nell’assemblare materiali diversi nelle fasi di realizzazione di un’opera originale, devono sempre assicurarsi di non violare diritti d’autore protetti da leggi vigenti6.
5.2 Plagio o Imitazioni
Gli associati non devono copiare pedissequamente lo stile di altri illustratori, né proporsi come imitatore di altri. Parimenti devono rifiutarsi di accettare incarichi in cui la committenza richieda esplicitamente di imitare lo stile di un collega.
5.3 Subentro in un incarico
Gli associati non dovrebbero accettare consapevolmente un incarico al quale stia già lavorando o abbia lavorato un collega, senza precedentemente averlo informato, o prima di aver accertato che tale incarico si sia esaurito e che il collega sia stato equamente retribuito per il lavoro svolto.
Gli associati non devono accettare di ritoccare o modificare l’opera di un collega senza che questi abbia dato il suo esplicito consenso7.
5.4 Autopromozione
Gli associati potranno compiere qualsiasi attività di autopromozione, esercitando una concorrenza leale e aperta, basata su meriti professionali.
5.5 Intermediazioni indebite
Gli associati non devono in alcun caso corrispondere tangenti a intermediari o rappresentanti del cliente, in cambio di una commessa.
6La legge tutela i diritti di utilizzazione economica di un’opera per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte” (art. 25 LdA)
7 La legge tutela, tra i c.d. diritti morali dell’autore, anche quello di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa (art. 20 Lda).
L’illustratore che abbia stipulato con un agente un contratto di rappresentanza esclusiva o limitata, non deve accettare commesse né promuovere e/o concludere alcun contratto – direttamente o tramite terzi – al fine di eludere l’obbligo di versare la provvigione dovuta.
Gli associati non dovrebbero mai assumere un lavoro senza la previsione di un compenso adeguato. Gli associati dovrebbero lavorare solo in cambio di retribuzioni concordate con il cliente, previste e disciplinate da conferimento d’incarico, contratto o preventivo.
7.1 Lavori a titolo gratuito
Gli Associati possono accettare incarichi a titolo gratuito o per un compenso simbolico per organizzazioni no-profit o per fini di beneficenza.
7.2 Sfruttamento professionale
Gli associati dovrebbero contribuire a scoraggiare ogni prassi di sfruttamento professionale, rifiutandosi di eseguire prove gratuite8 e di accettare lavori che non diano una garanzia di remunerazione.
8Quando il cliente chiede di eseguire delle prove, si dovrebbe sempre pretendere un compenso per l’ipotesi in cui non si arrivi alla fase di realizzazione. In alcuni settori la richiesta risulterà normale, in altri potrà suonare più azzardata perché “così non usa”, ma chiedere è sempre legittimo.