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Rapporto tra parodia e diritto d’autore: il caso Vandersteen


Studio MES ci spiega quale sia il giusto rapporto tra parodia e Diritto d’autore: quando un’opera rientra nel campo della parodia e se e quando è necessario ottenere il consenso dell’interessato.

La normativa italiana sul diritto d’autore prevede dei casi eccezionali, nei quali la diffusione e l’utilizzo di un’opera viene ritenuta “libera”. Ciò significa che il suo utilizzo, in ragione di un interesse generale che prevale sull’interesse personale dell’autore, è svincolato dal rispetto dei limiti tipici discendenti dalla tutela dei diritti di quest’ultimo.

In più di un’occasione ci si è chiesti se ai fini della realizzazione della parodia di un’opera,
l’interessato debba ottenere la liberatoria da parte dell’autore dell’opera principale, oppure se possa procedere anche senza l’ottenimento del consenso da parte di quest’ultimo.

Al riguardo, la giurisprudenza italiana ha storicamente tutelato la possibilità di effettuare la parodia di un’opera, tantoché la parodia stessa veniva considerata come un’opera a sé stante. Anche a livello normativo, la parodia veniva fatta rientrare nell’eccezione al diritto d’autore contenuta all’art.70 della legge sul diritto d’autore, cioè tra i casi di uso a scopo di critica o di discrezione.

Alcuni dubbi in materia, tuttavia, sono sorti in ragione della circostanza che la normativa italiana non definisce cosa si intenda per “parodia”. La stessa problematica si presente in molti altri Stati europei, così da generare incertezza negli artisti.

Proprio in relazione alla disciplinata riservata alle parodie, è intervenuta nel settembre 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla quale era stato richiesto di stabilire:

  • Se la nozione di “parodia” sia una nozione autonoma del diritto dell’UE;

e, in caso di risposta affermativa:

  • Se una parodia debba rispettare determinati requisiti per essere definita tale, e quindi per essere tutelata.

IL CASO VANDERSTEEN

Il caso trattato dalla Corte di Giustizia riguardava un fumetto realizzato nel 1961 da Willy Vandersteen e divenuto molto celebre in Belgio. Un politico belga, in occasione di una festa di Capodanno, aveva distribuito agli invitati un calendario che nelle sue pagine conteneva la parodia di uno dei personaggi del fumetto “Bob e Bobette”. La parodia raffigurava il politico belga vestito totalmente in bianco mentre gettava a terra delle monete che le altre persone si apprestavano a raccogliere, similmente a quanto veniva raffigurato nel fumetto originale dell’artista Vandersteen.

Quest’ultimo, ritenendo che il disegno e la sua comunicazione al pubblico violassero il diritto d’autore, si è pertanto rivolto al Tribunale e alla Corte d’Appello di Bruxelles per fermare la diffusione della parodia della sua opera.

Mentre il Tribunale aveva rigettato l’istanza, la Corte d’Appello di Bruxelles si è rivolta alla Corte di Giustizia dell’UE affinché facesse chiarezza sui due punti precedentemente menzionati.

Con riguardo al primo aspetto, cioè se il concetto di “parodia” abbia un’identità univoca e
autonoma a livello europeo, la Corte ha evidenziato che la direttiva 2001/29/CE menziona il concetto di “parodia” all’art. 5, paragrafo 3, lettera k) e che, pertanto, rappresenta una nozione autonoma dell’Unione Europea.

Specificato ciò, i giudici della Corte hanno tentato di definire quali caratteri debba vantare un’opera per essere qualificata come parodia.

La definizione di parodia secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia dell’UE ha specificato che, poiché il termine “parodia” viene indicato nella direttiva 2001/29/CE tra le eccezioni al diritto d’autore, ma non ne viene data una definizione, è necessario affidarsi al significato abituale del termine nel linguaggio corrente.

In questo senso, la Corte ha affermato che: “la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio”.
Da ciò ne consegue che alla parodia non è richiesto di mostrate un proprio carattere originale, bensì è sufficiente che presenti delle differenze percepibili rispetto all’opera originale parodiata, che faccia ragionevolmente ritenere che è stata creata da un autore diverso da quello dell’opera originale. La parodia, inoltre, dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.

Al riguardo, la Corte ha poi voluto precisare che la parodia costituisce un’eccezione al diritto d’autore in ragione del principio di libertà d’espressione e di altri interessi generali. Tuttavia, sempre la Corte ha voluto aggiungere che le eccezioni al diritto d’autore mirano a mantenere un “giusto equilibrio” tra i diritti e gli interessi degli autori dell’opera primaria, da un lato, e la libertà di espressione degli utenti, dall’altro.

Nel caso in questione, la Corte ha fatto notare che dal momento che, nel disegno distribuito dal politico belga, i personaggi che nell’opera originale raccoglievano le monete gettate sono stati sostituiti da persone che indossano un velo e da persone di colore, tale disegno trasmette un messaggio discriminatorio che produce l’effetto di associare l’opera protetta ad un siffatto messaggio.

In questo senso, l’autore del fumetto di cui è stata fatta la parodia ha interesse che la sua opera non sia in alcun modo associata a messaggi di sfondo raziale. Spetterà al Tribunale di Bruxelles, sulla base delle indicazioni date dalla Corte di Giustizia dell’UE, stabilire se vi sia un equilibrio tra libertà d’espressione e interessi dell’autore dell’opera principale a non vedere diffusa una parodia della sua opera contenente messaggi discriminatori.

Testi  ©Studio MES
Concept e grafica ©Daniel Trudu
Render 3D ©Dario Danielli

StudioMES