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Una sentenza discutibile. Il caso Scarpa contro Mondadori Spa


Studio MES chiarisce quali sono i diritti del fumettista che lavora su personaggi già esistenti, partendo dal caso Scarpa contro Mondadori S.p.a.

Anche il 2021 è ormai giunto al termine e prima di festeggiare il nuovo anno è tradizione per l’Associazione Italiana Editori (AIE), in collaborazione con ALDUS UP – rete europea delle fiere del libro e Lucca Comics&Games, presentare la classifica dell’andamento dei fumetti in Italia.

Ebbene, tale classifica ha dimostrato non solo che tra i libri più venduti nel Paese ci sono proprio i fumetti, ma anche che i lettori italiani – più di 9 milioni- sono tra i più esigenti in Europa. Questa crescita esponenziale del mercato fumettistico porta inevitabilmente gli Editori a reclutare nuovi disegnatori, sceneggiatori e Autori in grado di soddisfare le sempre maggiori esigenze dei lettori: trame coinvolgenti e ricche di suspence.

Orbene mettiamo il caso che un giovane lettore, con la passione per la lettura e per il disegno, decida un giorno di voler contribuire personalmente alla realizzazione di un fumetto. Così, dopo aver frequentato numerosi corsi, laboratori, e scuole, passando le notti a fare schizzi, bozze e tavole, viene finalmente contattato da un Editore per la realizzazione di un fumetto avente come protagonisti i personaggi appartenenti all’universo disneyano. Un sogno che diventa realtà per il giovane talento che senza pensarci due volte firma il contratto. Il fumetto ha un enorme successo tanto che raggiunge gli apici della classifica della top 10 italiana dei libri più letti della settimana. Alla scadenza del contratto il giovane, bussando alla porta dell’Editore, chiede la restituzione delle tavole originali da lui realizzate con tanta passione e impegno. L’Editore spiega al ragazzo che il contratto sottoscritto era da intendersi come contratto d’opera e non di edizione, per cui la restituzione di quanto dal giovane richiesto era da escludersi. E adesso?

Il caso che abbiamo esposto non è tutto frutto di immaginazione, ma è la ricostruzione di una nota vicenda che vide coinvolto uno dei maggiori Autori di fumetti italiani e una delle maggiori case editrici italiane: ci riferiamo al caso Romano Scarpa contro Mondadori S.p.a. La controversia riguardava la pretesa dell’Autore alla restituzione delle tavole originali da lui create relative a circa quattrocento storie con personaggi Disneyani, pubblicate su Topolino e su altre testate italiane e straniere. Il processo si è articolato in due gradi ed entrambi videro la vittoria dell’Editore. Scarpa, proprio come nel caso poco fa esposto, aveva ottenuto il rifiuto da parte di Mondadori alla restituzione delle tavole originali da lui disegnate e per questa ragione ricorreva al Giudice, sostenendo l’errato inquadramento del rapporto di lavoro come contratto d’opera, dovendosi invece qualificarsi come contratto di edizione con la conseguenza che l’esemplare originale dell’opera doveva rimanere all’Autore.

La risoluzione della questione – esatto inquadramento contrattuale.

Il Tribunale di Milano ha risolto la questione ritenendo che l’accordo intercorso tra le parti fosse da qualificarsi come contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.; non, dunque, come contratto d’edizione ai sensi dell’art. 118 della LDA. Il Giudice è giunto a tale conclusione sulla base del ragionamento che di seguito riportiamo: “nel caso di specie, in assenza di un accordo scritto tra le parti, gli unici elementi certi del rapporto intercorrente tra Scarpa e Mondadori erano due:

1) l’Editore si rivolge all’Autore per compiere un lavoro di realizzazione di fumetti aventi come protagonisti i personaggi appartenenti all’universo disneyano;
2) Scarpa accettava la proposta e vi dava esecuzione realizzando quanto richiesto presso il proprio domicilio e con i propri mezzi.

Questi descritti sono gli elementi caratteristici tipici del contratto d’opera, per cui una parte si obbliga nei confronti dell’altra a compiere una determinata opera, al contrario del contratto di edizione dove è l’autore a proporsi all’editore. […] inoltre, il rapporto instaurato tra le parti doveva qualificarsi come contratto d’opera, in quanto mancava completamente l’oggetto del contratto di edizione: l’opera dell’ingegno.

Occorre, infatti, distinguere tra “opera dell’ingegno” ed “esecuzione o specificazione artistica”, ancorché di altissimo livello e pregio, che può porsi all’interno di un’attività creativa già realizzata – nelle sue linee essenziali – da altri.
Sussiste contratto d’opera e non contratto di edizione nel caso dell’elaborazione di disegni di personaggi o di disegni di personaggi e loro battute incorporate nella vignetta (“fumetto”), personaggi tutti appartenenti alla creazione artistica originale di Walt Disney, dovendo l’esecutore dell’opera rispettare la gamma dei personaggi disneyani e, per ciascuno di essi, comportamenti, modi di essere interni (psicologia) ed il valore simbolico attribuiti – all’atto dell’invenzione originaria – dell’autore.

Deve pertanto respingersi la domanda di restituzione delle tavole contenenti i disegni ed i fumetti commissionati, trattandosi dello stesso oggetto del contratto d’opera: il dovere del prestatore si attua – infatti – con il compimento dell’opera che necessariamente passa in proprietà del committente come bene materiale oggetto del contratto. Il compito di Romano Scarpa era quello di elaborare fumetti appartenenti all’universo disneyano, cioè “l’attuazione di un’opera di esecuzione e specificazione che presupponeva e doveva muoversi all’interno di un’invenzione già definita”.
Poco oltre, infatti, il Giudice così conclude: “Scarpa non ha creato un’opera originale, ma ha lavorato su una creazione altrui, i cui personaggi hanno caratteristiche fisiche e psicologiche da rispettare” (Tribunale Milano, 24/04/1992 in Dir. Autore 1993, 273).

Sono doverose due considerazioni alla luce di quanto sin qui esposto.

In primo luogo, si deve rilevare che Scarpa non ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale Di Milano, pertanto non possiamo ad oggi sapere se la vicenda si sarebbe conclusa diversamente.
Inoltre, si rileva che una simile decisione non può essere utilizzata a modello per casi simili, ma ogni situazione va analizzata singolarmente caso per caso. Infatti, se così non fosse, rischieremo di non tutelare adeguatamente tutti coloro che realizzano serie di fumetti: i c.d. Autori di Serie. Molti personaggi come Tex, Dylan Dog contano sull’apporto creativo di Autori che lavorano a singole storie i cui protagonisti sono stati creati da altri e che rientrano in intrecci narrativi di lungo periodo, concepiti e seguiti dagli autori originari.

Anche la serie deve essere considerata un’opera dell’ingegno ai sensi della definizione data dal Tribunale di Milano nella sentenza sopra riportata. È anche il caso di molti personaggi Disney, protagonisti di migliaia di storie realizzate da centinaia di autori diversi. L’immagine che noi abbiamo di Paperino, ad esempio, è il risultato di una continua stratificazione di storie e situazioni dovute all’apporto di più autori, tanto che possiamo parlare di Paperino come di un personaggio a “creazione progressiva”. In conclusione, possiamo ritenere che se gli autori originari hanno contribuito in modo fondamentale a dare vita al personaggio, altrettanto deve dirsi di chi ha contribuito a creare le singole storie particolarmente originali e creative.

Conclusioni

Tornando al caso analizzato all’inizio del presente articolo, immaginando di dover prendere oggi le difese del signor Scarpa, di certo nel valutare se lo stesso possa essere qualificato come Autore, dobbiamo tenere conto del ruolo effettivo che ha avuto nella produzione di storie e racconti raffiguranti i personaggi disneyani.

In particolare, la critica fumettistica ha più volte delineato e celebrato la sua figura. Romano Scarpa ha anche vinto, nel 1995, il premio Yellow Kid alla carriera. Inoltre, la stampa ha sempre messo in rilievo la capacità di Scarpa di tratteggiare psicologicamente i personaggi, di tessere trame avvincenti e mai banali, di inserire notazioni satiriche o moralistiche, di introdurre sapienti citazioni. L’autore ha sicuramente attinto dall’universo disneyano e dai suoi personaggi, ma ha saputo rielaborarlo utilizzando invenzioni narrative personali. Non è vero, dunque, che Scarpa si è semplicemente inserito in un canovaccio preideato da Walt Disney, come ha sostenuto il Tribunale di Milano.
Ugualmente, non è vero che l’opera di esecuzione e/o di specificazione da lui realizzata si muoveva all’interno di un’invenzione già definita, come ha argomentato il Giudice. Infatti, pur rimanendo apparentemente fedele alla tradizione, per quanto riguarda alcuni elementi di fondo della psicologia dei personaggi, Scarpa ha oggettivamente rielaborato e innovato l’universo Disney, addirittura introducendo nuovi personaggi come Trudi (la compagna di Gambadilegno) e Brigitta (l’eterna pretendente della mano di Paperone).

Va inoltre ricordato che la persona fisica di Walt Disney non è la creatrice di tutti i personaggi ad essa associati e attribuire a lui la paternità di tutto ciò che è definito “Disney”, anche quando prodotto dopo la sua morte, significherebbe, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, oltre che “violare il diritto morale dei veri autori, conferire al nome “Disney” quasi un potere magico di attrazione su tutto ciò che ha come protagonista Topolino o personaggi analoghi. Tutto ciò è giusto?

Ai posteri l’ardua sentenza.”.

Testi  ©Studio MES
Concept e grafica ©Daniel Trudu
Render 3D ©Dario Danielli

StudioMES