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Il contratto di edizione: elaborazioni e trasformazioni dell’opera


Studio MES ci spiega come tutelarsi quando gli editori tentano di ottenere dall’autore anche i diritti economici derivanti da possibili elaborazioni e modifiche future delle nostre opere.

Iniziamo col ribadire che ogni autore, dopo aver creato un’opera, diventa l’unico titolare:

  • dei diritti morali (cioè il diritto ad essere riconosciuto come il vero autore dell’opera);
  • dei diritti economici (cioè il diritto di avere un profitto economico dall’opera).

Mentre i diritti morali non possono essere trasferiti a nessun altro soggetto, i diritti economici possono essere trasmessi liberamente a chiunque, purché nelle modalità consentite dalla legge.
Tra i diritti economici, rientrano, in particolare:

  • il diritto di riprodurre l’opera (ad esempio di stampare una graphic novel);
  • il diritto di distribuirla al pubblico (cioè, di vendere la graphic novel che si è stampata).

A volte, però, gli editori tentano di ottenere dall’autore anche i diritti economici derivanti da possibili elaborazioni e modifiche future dell’opera. Un esempio tipico è quello di un editore, che oltre al diritto di stampare la graphic novel, inserisce nel contratto anche il diritto a vendere un eventuale lungometraggio tratto da quella graphic novel;

un’altra ipotesi può essere quella di una vignetta che una volta diventata virale, venga apposta su magliette o gadget per incrementarne la vendita.

Che succede, dunque, se qualcuno modifica la mia opera o la trasforma in un’altra forma artistica o letteraria?

Tra i diritti economici concessi dalla legge sul diritto d’autore al creatore dell’opera rientra anche il diritto di elaborazione dell’opera 1 .
Questo diritto, previsto dall’art. 4 della legge sul diritto d’autore, indica che la tutela del diritto d’autore comprende anche tutte le modifiche svolte sull’opera originaria, come ad esempio la traduzione di un libro in una lingua differente o la sua trasformazione in un’altra forma letteraria o artistica.2 Ed infatti, un caso di trasformazione dell’opera in un’altra forma artistica è quello dell’adattamento cinematografico di un’opera letteraria, consistente nella trasformazione di quest’ultima in un film (o cartone animato).

In questo modo, quindi, anche il risultato della modifica di un’opera preesistente – tecnicamente indicata come opera derivata – sarà tutelata dal diritto d’autore, sia con riguardo ai diritti morali che ai diritti economici.

Al riguardo, è importante tenere presente che, se l’opera derivata è stata realizzata da un soggetto diverso dall’autore dell’opera originaria, i diritti economici e quelli morali spettano alla persona che ha realizzato le modifiche. Tuttavia, questi diritti possono essere esercitati solo se l’autore dell’opera originaria dà il suo consenso.

Ne deriva, quindi, che mentre la realizzazione di un’opera derivata è un’attività lecita, è illecito invece il suo sfruttamento senza il consenso dell’autore dell’opera base.

Quanto sopra detto è previsto dall’art. 18 della legge sul diritto d’autore, che tutela l’autore
dell’opera originaria, precisando che il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4″ e che all’autore stesso spetta ” il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione”.

Un contratto di edizione trasferisce all’editore il diritto di utilizzare le opere modificate e di ottenerne un profitto?

Il contratto di edizione attribuisce all’editore, in via esclusiva, il diritto di pubblicare l’opera, riprodurla e quindi distribuirla al pubblico. Il contratto di edizione standard, perciò, prevede il trasferimento all’editore dei diritti legati alla stampa e alla vendita al pubblico dell’opera.

La legge sul diritto d’autore, tuttavia, prevede che le parti del contratto – cioè autore e editore – possano concordare di trasferire all’editore, oltre al diritto di stampare e vendere l’opera originaria, anche i diritti economici su future modifiche o trasformazioni dell’opera.

Per riprendere l’esempio della graphic novel, autore e editore potrebbero concordare che
quest’ultimo, oltre a poter stampare e vendere la graphic novel, potrà anche commercializzare le copie di un possibile futuro lungometraggio tratto dalla graphic novel stessa, oppure realizzare “stampe” su oggetti come magliette, borracce e gadget vari.

Si sottolinea però che, l’accordo riguardante i diritti economici delle opere modificate o trasformate, deve risultare chiaramente dal contratto, perciò, non può essere contenuto in una clausola generica inserita nel contratto, né tantomeno può essere desunto dal contenuto complessivo dell’accordo. In sostanza, nel contratto di edizione dovrà essere specificato per quali modifiche dell’opera vengono ceduti i diritti economici. L’autore, infatti, potrebbe, ad esempio, scegliere di cedere i diritti di vendita sul futuro lungometraggio, ma non invece quelli per la stampa dei gadget.

Quindi, se una determinata modifica o trasformazione dell’opera non viene indicata nel contratto, il titolare dei diritti di utilizzazione economica della stessa continuerà ad essere l’autore dell’opera originaria 3.

Per ultimo, è bene sapere che ogni modifica o trasformazione dell’opera è autonoma. L’autore potrebbe quindi concedere ad un determinato editore il diritto di commercializzare il lungometraggio, e ad un altro editore quello di stampare e vendere magliette con impresso il logo della graphic novel. Allo stesso modo, l’autore potrebbe anche scegliere un editore per distribuire il film in Italia, ed un altro per venderlo in Germania.

In conclusione, all’autore, quando conclude un contratto di edizione, conviene limitare il più possibile il trasferimento all’editore dei diritti sulle modifiche o trasformazioni dell’opera. Questo risulta conveniente perché l’autore rimarrebbe libero di negoziare in un momento successivo un nuovo contratto sulle modifiche e trasformazioni dell’opera, economicamente più vantaggioso, ovvero quando l’opera sarà già conosciuta dal pubblico ed avrà incrementato il suo valore economico.

Nella pratica, quando si sta negoziando la cessione dei diritti di edizione a favore di un editore è importante, quindi, fare particolare attenzione ad eventuali clausole che prevedano l’attribuzione all’editore di altri diritti economici sulle modifiche e trasformazioni, ed eventualmente, se ritenute sconvenienti, insistere per la rimozione.

Testi  ©Studio MES
Concept e grafica ©Daniel Trudu
Render 3D ©Dario Danielli

StudioMES

NOTE
1. Per una descrizione maggiormente esaustiva si vedano gli artt. 12-19 della legge sul diritto d’autore.
2. Il diritto di elaborare l’opera consiste nella possibilità di realizzare tutte le modifiche ed elaborazioni della stessa, tra le quali la traduzione in un’altra lingua, le trasformazioni in un’altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
3. Sul punto, anche la teoria dello scopo, prevede che gli effetti traslativi del contratto debbano essere limitati a quanto effettivamente voluto dalle parti, ed ogni interpretazione delle rispettive volontà vada svolta in termini restrittivi.