Utilizzo non autorizzato di una mia opera: quali i rimedi?
Nel corso della carriera di un autore, non è raro che questi debba imbattersi nell’utilizzo non autorizzato ed illecito di una sua opera da parte di altri soggetti. Studio Mes ci aiuta a comprendere il fenomeno e ci suggerisce possibili rimedi.
Innanzitutto Tale problematica si è accentuata con la diffusione del web 2.0, in particolare con la diffusione dei social network e delle piattaforme di messaggistica come Whatsapp e Telegram.
A fronte di un simile contesto, è importante che l’autore abbia una visione generale di quali sono i rimedi a sua disposizione nel caso in cui una sua opera venisse distribuita illecitamente sia nel web che offline.
TRE ALTERNATIVE
Le soluzioni che possono essere fatte valere dall’autore sono riassumibili in tre alternative: la prima utilizzabile per ogni caso di sfruttamento non autorizzato dell’opera; la seconda e la terza solamente qualora l’utilizzo illecito si svolgesse mediante piattaforme sul web.
Il rimedio offerto dalla legge sul diritto d’autore
Se l’autore è a conoscenza che una sua opera è stata riprodotta e/o distribuita senza la sua autorizzazione, l’art. 156 della LDA gli permette di richiedere l’immediata cessazione di tale utilizzo. Più nello specifico, l’articolo menzionato disciplina l’azione inibitoria, la quale è utilizzabile se l’autore:
- ha ragione di temere che la sua opera sia assoggetta ad un utilizzo non autorizzato;
oppure - intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione al diritto d’autore già avvenuta.
Questo rimedio è particolarmente celere, potendo essere fatto valere in via cautelare.
Per ottenere l’azione inibitoria, l’autore deve dimostrare di essere l’autore dell’opera e il fatto che, se tale utilizzo non autorizzato non cessa, o se non viene fermato prima di cominciare, ne verrà pregiudicato. Quest’ultimo requisito, nella pratica, viene spesso considerato “insito” nel concetto di “diritto d’autore”, ritenendo che il titolare dell’opera subisca sempre un pregiudizio se questa viene utilizzata illecitamente.
Se il giudice ritiene la richiesta fondata, pronuncerà l’inibitoria, ordinando con un apposito provvedimento la cessazione di ogni sfruttamento illecito dell’opera. Al riguardo, è interessante sapere che per questa tipologia di violazione, il giudice può stabilire una somma che dovrà essere versata ogniqualvolta il provvedimento assunto dovesse essere ulteriormente violato.
L’autore, qualora ritenga di avere subito un danno economico, può ovviamente richiedere al giudice il risarcimento del danno, il quale verrà determinato sulla base delle perdite subite e dal mancato guadagno generato. Nel caso in cui l’ammontare del danno non sia dimostrabile, si potrà richiedere al giudice di quantificarlo in una somma che ritiene “equa”.
Per ultimo, l’autore può richiedere la distruzione o rimozione delle opere diffuse illecitamente e delle apparecchiature utilizzate per la loro riproduzione e diffusione.
Come agire nel caso di diffusione sul web della propria opera
Come si diceva inizialmente, la tecnologia ha comportato una maggior velocità di diffusione dei contenuti e, in alcuni casi, ha reso più complicato risalire all’identità di colui che ha messo in circolazione illecitamente l’opera. Per rendere la tutela degli autori effettiva è pertanto necessario conoscere alcuni rimedi che sono stati previsti ad hoc per il caso di violazioni avvenute sul web.
L’art. 163 LDA e il decreto legislativo 70/2003 – quest’ultimo relativo a servizi della società dell’informazione – hanno previsto la possibilità di ordinare direttamente al titolare del sito internet (o di qualunque altro servizio offerto online, come le piattaforme di messaggistica) di rimuovere i contenuti indicati dall’autorità giudiziaria come illeciti.
Quando non sia possibile identificare immediatamente colui che ha distribuito l’opera senza autorizzazione, l’autore può quindi richiederne al service provider la rimozione, in modo tale da evitare ulteriori pregiudizi economici.
La soluzione offerta dall’AGCOM
Un’ultima soluzione, che risulta particolarmente interessante quando c’è l’esigenza di rimuovere l’opera dal web nei temi più brevi possibili, è quello di utilizzare il procedimento appositamente previsto dall’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Esiste, infatti, un procedimento previsto dal Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica emanato dall’AGCOM in attuazione del decreto legislativo menzionato nel paragrafo precedente, che risulta essere molto celere ed efficace.
In questo caso è consentito all’autore di richiedere all’AGCOM – attraverso la trasmissione a quest’ultima di un’apposita istanza – che venga ordinata in via cautelare la cessazione di ogni violazione. La peculiarità, in questo caso, è che il destinatario della richiesta non è colui che ha commesso la violazione bensì il titolare della pagina internet sulla quale è stata messa a disposizione l’opera.
Lo scopo di questo procedimento è quindi unicamente quello di bloccare lo sfruttamento illecito dell’opera, mentre l’eventuale risarcimento e identificazione del soggetto che ha commesso l’illecito potrà essere perseguito attraverso i procedimenti descritti precedentemente. L’istanza, se adeguatamente motivata, verrà accolta e porrà fine alla violazione del diritto d’autore e ordinerà la rimozione dell’opera dal sito web nel termine di cinque giorni dalla sua trasmissione all’AGCOM.
Per ottenere un esito positivo attraverso questo particolare procedimento è fondamentale che l’istanza venga predisposta in modo adeguato. L’art. 6 del Regolamento prevede infatti che venga trasmesso all’AGCOM un apposito modulo al quale deve essere allegata la documentazione che dimostri la titolarità del diritto in capo all’autore. Se il ricorso viene dichiarato ricevibile, verrà trasmesso ai gestori della pagina internet e, se rintracciabile, all’uploader, cioè a colui che ha caricato online il contenuto.
Qualora il titolare della pagina web destinatario dell’ordine di rimuovere i contenuti illeciti non dovesse adempiere, sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie nei suoi confronti.
Testi ©Studio MES
Concept e grafica ©Daniel Trudu
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